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	<title>asta fallimentare Archivi - Hasta Immobiliare</title>
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	<description>Consulenza aste immobiliari</description>
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		<title>Guida semplice alle aste giudiziarie immobiliari con o senza incanto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ufficio stampa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 10:02:35 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[asta fallimentare]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il mondo delle aste giudiziarie, a chi non è del settore, può sembrare difficile. Cerchiamo di fare chiarezza, quindi, su cosa sono le aste.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.hastaimmobiliare.it/aste-giudiziarie-immobiliari/">Guida semplice alle aste giudiziarie immobiliari con o senza incanto</a> proviene da <a href="https://www.hastaimmobiliare.it">Hasta Immobiliare</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div id="bsf_rt_marker"></div><p>Tutti hanno sentito parlare, almeno una volta, di <b>asta giudiziaria</b>. Pochi per&ograve; sanno che cosa sia un&rsquo;<b>asta</b> e, soprattutto, quale differenza passi fra le <b>tipologie di aste</b>, in particolare <b>asta con incanto</b> e <b>asta senza incanto</b>. In questo approfondimento, quindi, definiremo <b>che cos&rsquo;&egrave; un&rsquo;asta giudiziaria</b> e i <b>tipi di asta</b> a cui &egrave; possibile partecipare.</p>
<h2>Che cos&#x2019;&#xE8; un&#x2019;asta giudiziaria</h2>
<p>Le <a href="http://www.hastaimmobiliare.it/consulenza-aste/"><b>aste giudiziarie</b></a> sono procedure legali attraverso cui un giudice fallimentare, incaricato della procedura, effettua la vendita di beni mobili e/o immobili di propriet&agrave; dell&rsquo;esecutato o del fallito, al fine di soddisfare, in parte o completamente, i suoi creditori. Quelle di cui ci occupiamo in questo articolo, in particolare, sono le <b>aste giudiziarie immobiliari</b>. Tuttavia, il discorso vale anche i beni mobili. Adesso, cerchiamo di capire meglio <b>che cos&rsquo;&egrave; un&rsquo;asta</b>.</p>
<h3><b>Le aste giudiziarie: la procedura di fallimento</b></h3>
<p>Prima di addentrarci, tuttavia, occorre fare una precisazione rispetto all&rsquo;istituto giuridico del fallimento. In Italia, il fallimento &egrave; la procedura con cui viene accertata l&rsquo;insolvenza del debitore e vengono determinati i crediti spettanti a ciascun creditore al fine di saldarli. Affinch&eacute; sia riconosciuto il fallimento, &egrave; necessario che si verifichino alcuni presupposti. Fra questi, il presupposto oggettivo del fallimento &egrave; l&rsquo;insolvenza, cio&egrave; l&rsquo;incapacit&agrave; permanente del soggetto di adempiere agli obblighi nei confronti dei propri creditori.</p>
<p>La procedura di fallimento pu&ograve; essere richiesta dal debitore stesso oppure dai suoi creditori. In casi limite pu&ograve; essere richiesta anche dal pubblico ministero, laddove nel corso di un procedimento penale si ravvisasse l&rsquo;insolvenza, oppure dal curatore fallimentare, in caso di soci occulti. Per ottenere la procedura, uno qualsiasi di questi dovr&agrave; rivolgersi al Tribunale fallimentare. Qui sar&agrave; incaricato un giudice delegato e il curatore, che ha il compito di amministrare il patrimonio, esegue l&rsquo;inventario dei beni e, laddove necessario, procede alla vendita dei beni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se abbiamo approfondito la procedura di fallimento &egrave; perch&eacute; questa ci consente di capire come, quando e perch&eacute; si esegue un&rsquo;<b>asta fallimentare</b>. A questo punto, quindi, possiamo addentrarci nell&rsquo;ambito delle <b>tipologie di aste</b>.</p>
<h2>I tipi di aste giudiziarie immobiliari</h2>
<p>Come gi&agrave; accennato esistono due tipologie di <a href="https://www.astegiudiziarie.it/" target="_blank" rel="noopener"><b>asta giudiziaria</b></a>: <b>asta senza incanto</b> e <b>asta con incanto</b>. L&rsquo;incanto, per quanti non lo sapessero, altro non &egrave; che un sinonimo di asta. Pertanto, possiamo parlare di vendita senza e con asta. In genere, come vedremo, la <b>vendita senza incanto</b> precede la <b>vendita con incanto</b>. Scopriamo nel dettaglio le <b>vendite con incanto e senza incanto</b>.</p>
<h3><b>Asta senza incanto o vendita senza incanto</b></h3>
<p>L&rsquo;<b>asta senza incanto</b>, anche detta <b>vendita senza incanto</b>, &egrave; la procedura con la quale, entro un certo termine, &egrave; possibile presentare le proprie offerte per acquistare un bene all&rsquo;asta. Le <b>vendite senza incanto</b> vengono avviate con un provvedimento del giudice nel quale sono specificati gli estremi dell&rsquo;immobile, che consentano la sua individuazione, il valore del bene secondo le stime eseguite da un professionista, tutti gli estremi per poter visitare l&rsquo;immobile e dove ricevere informazioni accessorie sullo stesso.</p>
<p>Alle <b>aste senza incanto</b> possono partecipare tutti, eccezion fatta per il debitore stesso, genitori, tutori di minori, amministratori dei beni dello Stato, pubblici ufficiali e chi amministra beni altrui. Tutti gli altri, invece, possono presentare un&rsquo;offerta in busta chiusa, presso la cancelleria del Tribunale. In particolare, la busta dovr&agrave; contenere l&rsquo;ammontare dell&rsquo;offerta, le soluzioni di pagamento e tutte le informazioni che consentano di valutare adeguatamente l&rsquo;offerta.</p>
<p>All&rsquo;apertura delle offerte, il giudice valuter&agrave; quelle pervenute: saranno accolte, in assenza di vizi, se superiori di un quinto del valore dell&rsquo;immobile oppure, in caso contrario, le respinger&agrave;.</p>
<h3><b>Asta con incanto o vendita all&#x2019;incanto</b></h3>
<p>Le <b>aste con incanto</b>, anche dette <b>vendita all&rsquo;incanto</b>, sono disposte dal giudice quando, entro il termine imposto, non sono pervenute offerte all&rsquo;<b>asta senza incanto</b> o se quelle ricevute non sono ritenute valide. In questo caso, come nella procedura <b>senza incanto</b>, il giudice redige un pubblico avviso in cui indica gli estremi dell&rsquo;immobile, il prezzo di base dell&rsquo;asta, la data e l&rsquo;ora dell&rsquo;incanto, la misura minima di aumento fra le diverse offerte, la cauzione da depositare per prendere parte all&rsquo;incanto.</p>
<p>Alle aste con incanto possono presentare un&rsquo;offerta tutti, eccezion fatta per il debitore stesso, genitori, tutori di minori, amministratori dei beni dello Stato, pubblici ufficiali e chi amministra beni altrui.</p>
<p>Nel giorno stabilito dal giudice, quindi, presso il Tribunale che cura la procedura si svolge l&rsquo;incanto. I partecipanti ammessi possono fare le proprie offerte, purch&eacute; queste siano superiori al prezzo base stabilito per la procedura e superino quelle precedenti. Trascorsi 3 minuti dall&rsquo;ultima offerta, se non vengono presentate offerte maggiori, l&rsquo;immobile &egrave; aggiudicato dall&rsquo;ultimo offerente.</p>
<p>Questo genere di procedura ammette anche offerte tardive: entro 10 giorni dall&rsquo;incanto, &egrave; possibile presentare offerte presso la cancelleria del Tribunale, purch&eacute; queste siano superiori di un quinto rispetta all&rsquo;offerta di aggiudicazione. Il giudice, valutata la regolarit&agrave; delle offerte, indice una gara di cui d&agrave; comunicazione all&rsquo;aggiudicatario, fissando un nuovo termine entro cui &egrave; possibile presentare nuove offerte. Queste potranno essere presentate dall&rsquo;aggiudicatario, dagli offerenti in aumento e dagli offerenti dell&rsquo;incanto precedente, purch&eacute; abbiano versato una cauzione doppia rispetto a quella del primo incanto.</p>
<h2>L&#x2019;aggiudicazione dell&#x2019;asta</h2>
<p>Al termine, l&rsquo;aggiudicatario &egrave; tenuto a versare l&rsquo;importo dell&rsquo;offerta vincente entro i termini previsti, nel caso della <b>vendita senza incanto</b>, dall&rsquo;offerta o dalla procedura, in caso di <b>vendita con incanto</b>. I termini per il versamento, comunque, decorrono dalla data dell&rsquo;aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui l&rsquo;aggiudicatario non provveda ad assolvere ai propri impegni, il giudice dichiara la decadenza, che comporta la perdita della cauzione, e indice una nuova gara.</p>
<p>In caso contrario, al termine del versamento, il giudice dispone con proprio decreto il trasferimento del bene all&rsquo;aggiudicatario. Inoltre, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle ipoteche. Tale decreto, quindi, rappresenta anche l&rsquo;ingiunzione di rilascio dell&rsquo;immobile per il custode o il debitore.</p><p>L'articolo <a href="https://www.hastaimmobiliare.it/aste-giudiziarie-immobiliari/">Guida semplice alle aste giudiziarie immobiliari con o senza incanto</a> proviene da <a href="https://www.hastaimmobiliare.it">Hasta Immobiliare</a>.</p>
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