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	<title>procedura esecutiva Archivi - Hasta Immobiliare</title>
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	<description>Consulenza aste immobiliari</description>
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	<title>procedura esecutiva Archivi - Hasta Immobiliare</title>
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		<title>Estinzione procedura esecutiva: cos&#8217;è e quando si verifica?</title>
		<link>https://www.hastaimmobiliare.it/estinzione-procedura-esecutiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio stampa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 16:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[asta immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[procedura esecutiva]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel procedimento di esecuzione immobiliare possono verificarsi casi in cui la procedura si estingue senza la vendita dell’immobile. Scopriamo quando.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.hastaimmobiliare.it/estinzione-procedura-esecutiva/">Estinzione procedura esecutiva: cos&#8217;è e quando si verifica?</a> proviene da <a href="https://www.hastaimmobiliare.it">Hasta Immobiliare</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div id="bsf_rt_marker"></div><p>Una questione interessante, in materia di <a href="https://www.hastaimmobiliare.it/aste-giudiziarie-immobiliari/"><strong>aste immobiliari</strong></a>, &egrave; l&rsquo;<strong>estinzione procedura esecutiva</strong> anticipata. &Egrave; possibile estinguere un&rsquo;<strong>esecuzione immobiliare</strong>, prima che questa conduca alla vendita del bene? Quali sono le cause che possono condurre a questa situazione? Quali sono gli <strong>effetti estinzione procedura esecutiva</strong>? Procediamo con ordine nel dare risposta a tutti i quesiti sull&rsquo;<strong>estinzione della procedura esecutiva</strong>.</p>
<h2>Estinzione procedura esecutiva: &#xE8; possibile?</h2>
<p>Iniziamo col capire se &egrave; possibile porre termine alla procedura d&rsquo;asta. In altre parole, si pu&ograve; verificare l&rsquo;<strong>estinzione della procedura esecutiva</strong>? La risposta, in questo caso, &egrave; dipende. In particolare, a disciplinare questi casi, sono gli articoli 629 e 632 del Codice di procedura civile. Essenzialmente, i casi nei quali si possa verificare l&rsquo;estinzione sono i seguenti:</p>
<ul>
<li><em>estinzione dell&rsquo;esecuzione per inattivit&agrave; delle parti</em>: si verifica quando le parti non proseguono il processo esecutivo nei termini perentori previsti dalla legge o dal giudice istruttore;</li>
<li><em>estinzione dell&rsquo;esecuzione per mancata comparizione: </em>si verifica quando le parti, per due volte consecutive, non si presentano all&rsquo;udienza, fatta eccezione quella in cui ha luogo la vendita;</li>
<li><em>estinzione per omessa pubblicit&agrave;</em>: questa fattispecie si verifica quando non viene effettuata la pubblicit&agrave; sul portale delle vendite, fatta eccezione a causa di malfunzionamenti del sistema informatico.</li>
</ul>
<p>Esiste poi un quarto caso, che prevede l&rsquo;<strong>estinzione della procedura</strong> solo in caso di infruttuosit&agrave; della vendita. Questo caso, forse il pi&ugrave; interessante, lo analizzeremo nel dettaglio di seguito.</p>
<h3><strong>Estinzione della procedura esecutiva per infruttuosit&#xE0; della vendita</strong></h3>
<p>Come detto, esiste il caso in cui l&rsquo;<strong>esecuzione immobiliare</strong> non produca risultati. In altre parole, pu&ograve; capitare che la <strong>procedura esecutiva</strong>, nonostante i ripetuti esperimenti di vendita, non attiri acquirenti. In questi casi, il giudice procede a nuovi esperimenti di vendita, abbassando il costo di base, secondo le disposizioni di vendita. Ma fino a che punto?</p>
<p>Vi &egrave; il rischio, in questi casi, che la prosecuzione dell&rsquo;asta produca costi superiori al valore del bene stesso o, comunque, non sufficienti a soddisfare anche le richieste dei creditori. In questi casi, dunque, l&rsquo;esecuzione immobiliare potrebbe produrre risultati controproducenti. Pertanto, dopo anni di vuoto giuridico, il d.l. n. 132/2014 ha introdotto la facolt&agrave; per il giudice di disporre l&rsquo;<strong>estinzione anticipata della procedura esecutiva</strong>, indipendentemente dalla volont&agrave; del debitore e, chiaramente, dei creditori.</p>
<p>L&rsquo;infruttuosit&agrave; della vendita, infatti, &egrave; a discrezione del giudice. Una discrezionalit&agrave; che, comunque, dipende da &ldquo;indici&rdquo; ben precisi. Il principale parametro a cui questi far&agrave; riferimento, ovviamente, riguarder&agrave; il credito vantato secondo il titolo esecutivo, a cui dovranno essere aggiunti gli interessi e le spese del procedimento. Il giudice, prendendo in esame la stima del valore del bene, il valore di mercato, gli esiti dei precedenti esperimenti di vendita e i ribassi del prezzo di vendita, decider&agrave; se procedere o meno con l&rsquo;estinzione anticipata. In questo caso, dopo aver ascoltato le parti, il giudice emetter&agrave; una propria ordinanza con la quale proclamer&agrave; estinto il procedimento. Al contrario, qualora il giudice dovesse ritenere che, nonostante i ribassi, la vendita del bene possa ancora soddisfare i crediti e le spese, allora proceder&agrave; ulteriormente con la procedura esecutiva.</p><p>L'articolo <a href="https://www.hastaimmobiliare.it/estinzione-procedura-esecutiva/">Estinzione procedura esecutiva: cos&#8217;è e quando si verifica?</a> proviene da <a href="https://www.hastaimmobiliare.it">Hasta Immobiliare</a>.</p>
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