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estinzione procedura esecutiva

Estinzione procedura esecutiva: cos’è e quando si verifica?

Una questione interessante, in materia di aste immobiliari, è l’estinzione procedura esecutiva anticipata. È possibile estinguere un’esecuzione immobiliare, prima che questa conduca alla vendita del bene? Quali sono le cause che possono condurre a questa situazione? Quali sono gli effetti estinzione procedura esecutiva? Procediamo con ordine nel dare risposta a tutti i quesiti sull’estinzione della procedura esecutiva.

Estinzione procedura esecutiva: è possibile?

Iniziamo col capire se è possibile porre termine alla procedura d’asta. In altre parole, si può verificare l’estinzione della procedura esecutiva? La risposta, in questo caso, è dipende. In particolare, a disciplinare questi casi, sono gli articoli 629 e 632 del Codice di procedura civile. Essenzialmente, i casi nei quali si possa verificare l’estinzione sono i seguenti:

  • estinzione dell’esecuzione per inattività delle parti: si verifica quando le parti non proseguono il processo esecutivo nei termini perentori previsti dalla legge o dal giudice istruttore;
  • estinzione dell’esecuzione per mancata comparizione: si verifica quando le parti, per due volte consecutive, non si presentano all’udienza, fatta eccezione quella in cui ha luogo la vendita;
  • estinzione per omessa pubblicità: questa fattispecie si verifica quando non viene effettuata la pubblicità sul portale delle vendite, fatta eccezione a causa di malfunzionamenti del sistema informatico.

Esiste poi un quarto caso, che prevede l’estinzione della procedura solo in caso di infruttuosità della vendita. Questo caso, forse il più interessante, lo analizzeremo nel dettaglio di seguito.

Estinzione della procedura esecutiva per infruttuosità della vendita

Come detto, esiste il caso in cui l’esecuzione immobiliare non produca risultati. In altre parole, può capitare che la procedura esecutiva, nonostante i ripetuti esperimenti di vendita, non attiri acquirenti. In questi casi, il giudice procede a nuovi esperimenti di vendita, abbassando il costo di base, secondo le disposizioni di vendita. Ma fino a che punto?

Vi è il rischio, in questi casi, che la prosecuzione dell’asta produca costi superiori al valore del bene stesso o, comunque, non sufficienti a soddisfare anche le richieste dei creditori. In questi casi, dunque, l’esecuzione immobiliare potrebbe produrre risultati controproducenti. Pertanto, dopo anni di vuoto giuridico, il d.l. n. 132/2014 ha introdotto la facoltà per il giudice di disporre l’estinzione anticipata della procedura esecutiva, indipendentemente dalla volontà del debitore e, chiaramente, dei creditori.

L’infruttuosità della vendita, infatti, è a discrezione del giudice. Una discrezionalità che, comunque, dipende da “indici” ben precisi. Il principale parametro a cui questi farà riferimento, ovviamente, riguarderà il credito vantato secondo il titolo esecutivo, a cui dovranno essere aggiunti gli interessi e le spese del procedimento. Il giudice, prendendo in esame la stima del valore del bene, il valore di mercato, gli esiti dei precedenti esperimenti di vendita e i ribassi del prezzo di vendita, deciderà se procedere o meno con l’estinzione anticipata. In questo caso, dopo aver ascoltato le parti, il giudice emetterà una propria ordinanza con la quale proclamerà estinto il procedimento. Al contrario, qualora il giudice dovesse ritenere che, nonostante i ribassi, la vendita del bene possa ancora soddisfare i crediti e le spese, allora procederà ulteriormente con la procedura esecutiva.